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CASO ARKEON
Ricostruzione del caso dell'Associazione ARKEON e del pretestuoso coinvolgimento di Raffaella Di Marzio nelle indagini condotte dalla Procura di Bari nel 2008. In seguito a segnalazioni e informazioni FALSE pervenute alla Magistratura e a "indagini" condotte dalla DIGOS di Bari sui contenuti del FORUM di discussione su ARKEON ospitato dal portale www.dimarzio.it e su un incontro informativo a scopo di ricerca scientifica tra Raffaella Di Marzio e alcuni membri dell'Associazione ARKEON avvenuto il 9 febbraio 2008, il dott. BRETONE, sostituto procuratore della Procura di Bari, il 26 Marzo 2008 ha oscurato il portale SRS (www.dimarzio.it) e ha incluso Raffaella Di Marzio nel registro degli indagati nel procedimento a carico di Vito Carlo Moccia, fondatore di Arkeon, e alcuni membri della sua associazione.
Per maggiori informazioni: ARKEON: un caso esemplare
Una settimana dopo il sequestro il dott. Bretone revocava il provvedimento di sequestro preventivo, ma il portale www.dimarzio.it è rimasto oscurato complessivamente per 40 giorni.
Il giorno 8 marzo 2011 il procedimento a carico di Raffaella Di Marzio veniva archiviato dal giudice dott. Guida, su richiesta del dott. Bretone per "infondatezza della notizia di reato".
Il 12 luglio 2012 si è concluso il processo di primo grado contro Vito Carlo Moccia e altri undici maestri di ARKEON. Le accuse contro di lui erano:
Capo A - Associazione per delinquere, art. 416 c.p..
Capo A1 - Abuso di professione, artt 81 cpv, 110 e 348 cp
Capo B - Procurato stato di incapacità di intendere e volere artt 110 e 613 cp
Capo C – Truffa, artt. 61. n. 7, 81 cpv, 110 e 640 c. 1 e 2 c.p.
Capo F - Maltrattamenti ai danni di minori, art. 572 cp
Capo G – Calunnia, art. 368 cp
E’ stato condannato per i capi A e A1 e solo per aver esercitato abusivamente la “professione di psicologo, di psicoterapeuta e di medico per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.”
E’ stato invece assolto per:
Capo B - Procurato stato di incapacità di intendere e volere artt 110 e 613 cp, assolto perché “il fatto non sussiste”.
Capo C – Truffa, artt. 61. n. 7, 81 cpv, 110 e 640 c. 1 e 2 c.p., assolto perché “l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela”.
Capo F - Maltrattamenti ai danni di minori, art. 572 cp, assolto perché “il fatto non sussiste”.
Capo G – Calunnia, art. 368 cp, assolto perché “il fatto non costituisce reato”.
(fonte dispositivo sentenza del Tribunale di Bari del 16 luglio 2012 n. 6445/06 RGNR)
I giudici hanno concluso che non esisteva alcuna setta distruttiva che procurava stati di incapacità di intendere e volere, che commetteva truffe, che maltrattava minori e che calunniava. La sentenza definitiva ha confermato solo l'accusa di associazione per delinquere al fine di abusare della professione di psicologo. Ecco il brano della sentenza di primo grado che riguarda l'accusa, formulata contro Arkeon, di essere una "psicosetta".
Nelle Motivazioni della Sentenza viene sconfessata esplicitamente la tesi che Arkeon fosse una “psicosetta”.
Alle pagine 896 e 897 si legge:
“l’esito di questo giudizio ha sconfessato la sussistenza della principale e più grave delle accuse, costituita dall’essere Arkeon una “psicosetta”, ha portato ad escludere la sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e volere per i partecipanti a qualsiasi tipo di seminario e di tecniche manipolatorie della mente, nonché di violenze di ogni genere poste in essere nei confronti di minori. In questo giudizio non vi è stata contestazione di reati fiscali ed è emerso che i costi dei seminari erano fissi e noti ai partecipanti. Il processo ha portato ad escludere la sussistenza dell’aggravante dell’aver indotto nei partecipanti il timore di un pericolo immaginario, come cagione giustificativa degli esborsi economici, nonché di quella del danno di rilevante entità e da questo è conseguita la ritenuta improcedibilità dei reati di truffa, con riferimento ai quali non era stata sporta alcuna querela da parte delle vittime, sulla cui posizione del tutto particolare ci si è intrattenuti nel capitolo relativo alle truffe.”
Il 26 Settembre 2013 il caso arkeon è stato presentato, insieme ad altri casi di minoranze perseguitate, all'attenzione dell'OSCE vedi dichiarazione video di R. Di Marzio e in Archivio OSCE e Relazione del Sen. Marco Perduca durante il Congresso OSCE - Varsavia, 26 settembre 2013.
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MAGGIORI INFORMAZIONI:
La psicosetta Arkeon è tutta una montatura mediatica
Per non dimenticare - Interviste Video su ARKEON
Radio DirittoZero - Caso Arkeon (15/10/2013)
GIAPPONE
In questa sezione saranno pubblicati articoli e notizie riguardanti il Giappone, la libertà religiosa, le deprogrammazioni e le campagne antisette organizzate dallo Stato e dalle Istituzioni educative e universitarie. Gli articoli e i documenti originali, tratti da siti web disponibili solo in lingua giapponese, sono tradotti in italiano da uno studente volontario.